diritto all'informazione
IntroduzioneLa scorsa stagione televisiva dell’emittenza pubblica è stata al centro di un aspro dibattito, riguardante alcune trasmissioni, che porta l’attenzione e la riflessione sul difficile rapporto tra apparato politico e informazione.
Il tema di dibattito è fino a che punto il sistema politco può intevenire e influenzare l’informazione o comunque la critica politica.
Tutto parte dalla “epurazione” fatta in RAI a discapito di Enzo Biagi, Michele Santoro e Daniele Luttazzi che avrebbero fatto un uso partitico e personalistico del servizio televisivo pubblico. In altre parole, attraverso le loro trasmissioni, avrebbero espresso opinioni di opposizione all’attuale “regime” governativo.
L’analisi parte da un punto fermo della nostra Carta Costituzionale rappresentato dall’ art. 21 in cui si esplicita chiaramente il diritto di esprimere con ogni mezzo il proprio pensiero:
art.21 Costituzione: <
L’unico limite esplicito è rappresentato dal comma 6 dello stesso articolo che recita in questo modo:
<<[…].Sono vietati le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.>>.
La libertà di espressione può essere considerata in una duplice dimensione:
a) attiva, nel senso di diritto di informare
b) passiva, intesa come diritto dei cittadini ad essere informati.
Nella sua unicità la libertà di espressione del pensiero rappresenta in una società civile una pre-condizione alla democrazia.
Storicamente il rapporto tra stampa e politica è stato sempre controverso.
John Milton scrive Aeropagita nel 1644 in cui era ancora in vigore il Licensing Act (qualsiasi pubblicazione a stampa doveva avere una specifica autorizzazione rilasciata da un organismo del parlamento). Milton, nel suo libro, sostiene il principio del “self righting”:il libero confronto delle idee affermerà la verità che non può essere fermata da nulla. Nasce quello che può essere definito il “free market place of ideas”, il luogo in cui si può trovare il prodotto culturale adatto ai propri bisogni e di conseguenza la verità e la giustizia trionferanno. Così come le merci anche l’informazione non potrà essere sottoposta a vincoli e limiti. Milton in un certo senso rifiuta l’idea di una entità superiore che sia in grado di stabilire cosa sia giusto e cosa sia ingiusto.
Un altro tassello importante al concetto di “free market of ideas” viene più tardi, nel 1859, da John Stuart Mill che scrive “On liberty”. Per Mill il silenzio alle singole opinioni costituisce un danno all’intera comunità poiché anche un’opinione erronea può contenere alcuni elementi di verità.. E’ dalla libertà di circolazione delle idee e dal loro confronto che potrà emergere la verità. Verità che rischia di perdere il suo effetto vitale sulla condotta umana se manca la libertà d’opinione e di discussione. L’opera di Mill in conclusione è un inno al libero scambio delle idee e un rifiuto a qualsiasi normativa che tenti di regolare tale scambio.
In effetti il pensiero di Mill è ciò che nel sistema americano viene postulato nel First Amendment che impedisce di fatto qualsiasi norma che limitasse il diritto alla più ampia libertà di stampa e viene chiamato in appello ogni qualvolta il Congresso intervenga in materia di regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e del suo funzionamento.
Il sistema legislativo italiano riguardo la libertà di espressione fa riferimento in buona sostanza ad un altro modello. Il modello in questione è quello francese in cui è garantita la libertà di esprimere e manifestare il pensiero (anche la stampa è garantita costituzionalmente ), ma nei limiti e con l’osservanza degli obblighi.
E’ possibile inoltre tracciare un’interpretazione del nostro articolo 21 secondo la sua evoluzione divisa in tre stagioni:
· anni 50-60. Vengono rimosse dall’ordinamento giuridico tutte quelle disposizioni fasciste che limitavano la libertà d’informazione. Sappiamo tutti che durante il periodo fascista i mezzi di comunicazione e la stampa erano asserviti alla propaganda del regime. Nel ’57 una sentenza della Corte Costituzionale dichiara incostituzionale una norma degli anni ’30 che stabiliva l’autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza per l’affissione dei giornali
· anni 60. In questo periodo si ricerca l’equilibrio tra diritto dell’informazione e diritti umani. In pratica si comincia a tener conto sia dei limiti espliciti (comma 6 art.21 Cost.) che impliciti (che derivano dai principi generali dell’ordinamento giuridico). Si afferma il valore primario della stampa, il quale però non deve contrastare con i diritti della persona umana
· anni 70-90. L’articolo 21 si interpreta sia in senso attivo (libertà di informare) che passivo (libertà ad essere informati). Ad esempio nel1972 viene eliminato il riposo domenicale dei giornali.
E’ in questo contesto generale che nel dopoguerra si è discusso e portato avanti l’attività legislativa della stampa e del sistema radiotelevisivo fino a due importanti leggi:
a) legge 223/90 (legge Mammì): sancisce alla diffusione di programmi radiofonici e televisivi, realizzati con qualsiasi mezzo, il carattere di preminente interesse generale. Definisce, quindi, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati:
• pluralismo;
• obiettività;
• completezza e imparzialità dell’informazione;
• apertura alle diverse opinioni.
Istituisce, inoltre, il Garante per la radiodiffusione e l’editoria.
b) legge 249/97 (Legge Maccanico): vengono fissati dei criteri quantitativi per il riscontro della “posizione dominante” per limitare una concorrenza ristretta che rende difficile l’inserzione di nuovi operatori e quindi di un numero sufficientemente ampio di fonti informative.
Viene istituita l’Autorità per le garanzie, organo di emanazione parlamentare, che opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione.
Tra i diversi compiti ha quello di garantire l’applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull’informazione politica nonché l’osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale ed emanare le norme di attuazione.
Alla fine di questo excursus storico-giuridico sul diritto di informazione è possibile proseguire nell’analisi più dettagliata del tema.
Quindi si farà un cenno a come la politica viene comunicata: si parlerà della cronaca politica in termini di approfondimento informativo, della critica politica nella veste di talk-show e infine della satira tracciando una sorta di percorso attraverso il quale analizzare da vicino i casi Biagi, Santoro e Luttazzi.
Bibliografia
G. CORASANITI, Diritto dell’informazione, Padova, 1995;
P. MANCINI, Manuale di comunicazione pubblica, 1996