Università di Torino: congedo maternità anche ai precari
Decisione storica quella dell'Università di Torino: su proposta del Comitato delle Pari Opportunità, l'Università di Torino è la prima amministrazione in Italia che ha deciso di garantire il diritto alla maternità e alla paternità a tutti i suoi lavoratori, inclusi i lavoratori atipici.
Agli assunti con contratto atipico, ai borsisti, ai dottorandi, ai posti-dottorandi e agli assegnisti, a chiunque abbia un rapporto di lavoro regolato da una collaborazione ex-coordinata e continuativa o da un contratto a tempo determinato verrà riconosciuto il congedo post-obbligatorio.
Il Rettore,il Prof. Rinaldo Bertolino ha voluto simbolicamente sottoscrivere la circolare (n. 24 del 8 marzo 2004) che ha lo scopo di dare ai/alle giovani genitori/genitrici le stesse possibilità di cura e assistenza di figli/e che sono garantite agli altri lavoratori.
La sempre maggiore diffusione tra i/le giovani di contratti diversi da quelli a tempo indeterminato fa sì che sovente uno dei due genitori, quasi sempre la madre, rinunci alla possibilità di lavoro o di carriera per occuparsi di figli, soprattutto nelle situazioni di emergenza o nei primi mesi di vita del bambino/a. In tempi recenti il ridimensionamento dei servizi all’infanzia ha reso questo problema ancor più cogente.
ecco i Punti salienti della circolare n. 24 firmata in data 8 marzo 2004 dal Rettore dell’Università di Torino:
- per tutte le tipologie di contratto non rientranti nel rapporto di lavoro subordinato, in aggiunta alle ipotesi di eventuale congedo per maternità, qualora sussistano situazioni legate alle esigenze di cura e assistenza di figli minori fino a tre anni di età, i Presidi di Facoltà e i Direttori di Dipartimento sono invitati a voler concedere la sospensione del contratto, senza oneri a carico dell’amministrazione;
- la proroga non può eccedere i 180 giorni, tranne che sussistano disposizioni del contratto individuale più favorevoli;
- le modalità di recupero al termine di scadenza del rapporto dovranno essere concordate con la struttura di riferimento;
- Qualora, per concedere la sospensione, sussistano impedimenti che ostino il regolare svolgimento delle attività di formazione o di ricerca o, più in generale, la realizzazione del progetto, il/la richiedente potrà rivolgersi, per il tramite dell’Ufficio del Personale, al Comitato Pari Opportunità per valutarne le ragioni, insieme ai responsabili del progetto.