IMPRESE-Srl semplificata: quel pasticcetto per under 35
Imposta di registro, tasse concessioni governative e tassa iscrizione alla Camera di Commercio affliggono la nascita della srl semplificata che anche se costituibile con un solo euro di capitale, dovrebbe sborsare circa 650 euro per partire. A conti fatti: imposta di registro (168 euro), imposta di bollo (156 euro), diritto iscrizione registro imprese (90 euro), diritto annuale CCIAA (200-240 euro). Il risparmio è, infatti, solo sul servizio di certificazione notarile. In più anche la società a responsabilità limitata semplificata è soggetta all'Ires
Negli ultimi giorni, per la nuova società prevista dal decreto Liberalizzazioni con l'art. 3 e dedicata agli under 35 essere stata eliminata la possibilità di costituire la società tramite scrittura privata, così come sembra sia stata reintrodotta la figura del notaio, il quale dovrà necessariamente intervenire, ma a titolo gratuito, al momento della costituzione, provvedendo in seguito lui stesso al deposito dell'atto costitutivo della società presso il Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede. Inoltre, è necessario considerare le spese di consulenza del commercialista per la pianificazione economico-finanziaria e organizzativa, le spese amministrative per l'acquisto, la bollatura e la vidimazione dei registri societari, il deposito cauzionale per l'affitto. Per cui occorrono almeno 2.000-3.000 euro che i soci devono comunque avere a disposizione e versare in conto capitale sociale.
La costituzione della società deve avvenire attraverso il modello standard approvato dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e dello Sviluppo economico. Vengono circoscritti, infine, i confini dalla nuova società, la quale potrà avere sempre un capitale sociale pari a un euro, ma lo stesso non potrà essere al contempo superiore ad euro 10mila soglia minima prevista per le tradizionali società a responsabilità limitata. Una quota non inferiore al 25% degli utili netti prodotti dalla società dovrà, poi, essere accantonata a riserva per essere destinata alla ricapitalizzazione della società o alla copertura di eventuali perdite; una volta raggiunto il capitale sociale di euro 10mila la società semplificata dovrà essere trasformata in una società a responsabilità limitata tradizionale.
La Srl semplificata dà la possibilità di costituire a costo zero una società a responsabilità limitata con capitale di 1 euro da parte di soggetti di età inferiore ai 35 anni. Nulla toglie che sia costituita anche nella forma di Srl unipersonale purché l'unico socio abbia il requisito di età. Inoltre, è vietata la cessione di quote della società semplificata a responsabilità limitata a soggetti che abbiano già compiuto i 35 anni di età.
Nella rinnovata versione della società a respondabilità limitata semplificata, come risulta dall'emendamento introdotto nel testo di legge di conversione del D.L. 1/2012, è stato eliminato l'ostacolo alla permanenza nella società costituito dal raggiungimento dei 35 anni di età. Detto limite anagrafico rischiava di conferire un carattere estremamente precario alla costituita società, ritenendosi così opportuno lo stralcio delle disposizioni attinenti al recesso dalla società ed alla trasformazione della società per evitare la estromissione del socio non più in regola con il requisito anagrafico.
Il beneficio economico di incentivazione risiede sicuramente nell'aver eliminato le spese di costituzione (anche se a bene vedere le stesse spese è come se fossero sospese fino alla data prevista per la trasformazione della società semplificata nella società a responsabilità limitata tradizionale). Tuttavia, a ciò si dovrebbe necessariamente accompagnare un sistema virtuoso in grado di consentire ai giovani soci di avere accesso senza eccessive difficoltà a forme di finanziamento utili allo sviluppo delle attività così intraprese, in un periodo in cui gli istituti bancari non sono portati a vedere di buon occhio gli start up aziendali se non provvisti ab origine di una solida struttura di capitali. Senza ciò, i buoni propositi insiti in tale nuova forma societaria verrebbero necessariamente sconfessati.