DDL DIFFAMAZIONE- Ok Senato: torna alla Camera
Sintesi del provvedimento
L'articolo 1 estende l'ambito di applicazione della legge sulla stampa sia alle testate giornalistiche on-line sia a quelle radiotelevisive; modifica la disciplina della rettifica; ridefinisce le sanzioni relative alla diffamazione a mezzo stampa eliminando la pena della reclusione.
L'articolo 2 disciplina la responsabilitą del direttore del quotidiano o di altro mezzo di diffusione, se il delitto č conseguente alla violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. Elimina inoltre la pena della reclusione per l'ingiuria, prevedendo la sanzione della multa fino ad un massimo di 5.000 euro.
L'articolo 3, introdotto dalla Commissione, reca ulteriori misure a tutela del soggetto diffamato, prevedendo l'eliminazione da siti internet e motori di ricerca di contenuti diffamatori o dati personali trattati in violazione di legge.
L'articolo 4 introduce una sanzione in caso di lite temeraria.
L'articolo 5 estende la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti all'albo.
RIEPILOGANDO
A.S. 1119 "Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante"
Il progetto di legge A.C. 925 (di iniziativa del deputato Costa) è stato approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 e trasmesso al Senato il giorno successivo (A.S.1119). La Commissione Giustizia del Senato in sede Referente ha concluso i lavori il 25 giugno 2014.
L'Aula del Senato ha approvato e il torna alla Camera dei deputati.
Di cosa parliamo?
Si tratta di un complesso di norme che apporta modifiche alla legge n. 47 dell'8 febbraio 1948, al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, in materia di ingiuria e di condanna del querelante.
Il provvedimento affronta il delicato tema della diffamazione a mezzo stampa cercando di coniugare l'esigenza di tutelare la libertà di informazione con il diritto del cittadino a non essere diffamato.
Da un lato vi è il diritto alla libertà di espressione e di critica e, dall'altro, l'esigenza di assicurare, sempre e comunque, un'effettiva tutela dell'onore delle persone offese dalla notizia o dal giudizio diffamatorio.
L'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) stabilisce che ;
«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione.
Tale diritto include la libertà di opinione, la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche e televisive.
2, l'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie in una società democratica alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».
Nella sua giurisprudenza la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sempre sottolineato il ruolo esercitato dagli organi di stampa, per la funzione che esercitano nel riferire al grande pubblico su fatti di interesse, e ha considerato le sanzioni a carico di giornalisti come un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto. Un'ingerenza che diviene legittima solo a tre condizioni: che essa sia prevista dalla legge; che essa sia un mezzo necessario per perseguire finalità legittime nel contesto di una società democratica; che essa sia proporzionata al fatto.
Il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero ed alla libertà di stampa e di cronaca, sancito dall'articolo 21 della Costituzione, può dunque essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell'altrui reputazione, purché vengano rispettati determinati limiti: la verità della notizia pubblicata, ovvero la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati, nell'utilità sociale dell'informazione, in relazione all'attualità e alla rilevanza dei fatti narrati e nell'esigenza che l'informazione sia mantenuta nei limiti dell'obiettività.
Solo la mancanza di questi requisiti fa rivivere in tutta la sua pienezza il diritto all'onore del singolo, rendendo illecita la manifestazione del pensiero e integrando gli estremi del reato di diffamazione.
Nella sentenza del 2 aprile 2009 la Corte di Strasburgo, condannando la Grecia al risarcimento di un giornalista, ha ritenuto che le pene detentive non siano, in linea di massima, compatibili con la libertà di espressione perché «il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare con effetti negativi sulla collettività che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni».
La Corte ha inoltre sottolineato che «la previsione di una pena carceraria inflitta per un'infrazione commessa nel campo della stampa non è compatibile con la libertà di espressione giornalistica, garantita dall'articolo 10 della Convenzione, se non in circostanze eccezionali, in particolare quando siano stati gravemente lesi altri diritti fondamentali, come nell'ipotesi, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio e di incitamento alla violenza».
Il disegno di legge in esame conferma sostanzialmente l'impianto già votato alla Camera, escludendo la pena detentiva e predisponendo una serie di strumenti diretti a ristabilire la verità in maniera efficace ed adeguata, con la nuova disciplina della rettifica.
La rettifica, alle condizioni descritte nel disegno di legge, consente la non punibilità dell'autore e dei responsabili per l'offesa.
La Commissione giustizia del Senato ha provveduto a congiungere l'esame di numerosi altri disegni di legge e di una petizione, delle quali si propone l'assorbimento nel testo del citato disegno di legge, cui pure sono state apportate rilevanti integrazioni.
L'articolo 1 reca le modifiche alla già menzionata legge sulla stampa.
Il tratto saliente introdotto all'articolo 1 della legge n. 47 del 1948 risiede nel fatto che le disposizioni di tale normativa sono estese anche alle testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti pubblicati, trasmessi o messi in rete.
La latitudine applicativa della legge si estende, peraltro, anche alle testate giornalistiche radiotelevisive.
Tale norma generale, che giunge all'Assemblea del Senato nel testo identico a quello deliberato dall'altro ramo del Parlamento, è seguita da una riscrittura dell'articolo 8 della suddetta legge che riguarda invece la rettifica.
Rettifica che deve essere pubblicata gratuitamente senza commento, senza risposta, senza titolo e con chiaro riferimento all'articolo reputato diffamatorio.
La complessità di tale tematica, sulla quale la Commissione ha raggiunto un punto di intesa, può essere esplicata facendo riferimento a tre punti salienti.
In primo luogo, vi è espresso riferimento ai casi in cui le dichiarazioni o le rettifiche non debbono essere pubblicate e ciò accade quando esse abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o siano documentalmente false.
In secondo luogo, si è stabilito che il direttore o il responsabile hanno l'obbligo di informare l'autore dell'articolo o del servizio dell'avvenuta richiesta di rettifica. In tale modo della procedura di rettifica (e delle sue conseguenze, come la condizione di non punibilità) può avvalersi l'autore dell'offesa anche nei casi di inerzia dello stesso direttore.
In terzo luogo, è fissato tale obbligo solo nel caso in cui l'articolo oggetto di rettifica sia firmato.
La lettera b) ha introdotto rilevanti modifiche concernenti le modalità per effettuare la rettifica per le testate giornalistiche on line.
Anche qui, inoltre, viene ribadita l'eccezione all'obbligo di pubblicazione di dichiarazioni e rettifiche qualora esse risultino documentalmente false.
Di minor rilievo sono poi le modifiche apportate dalla Commissione alla disciplina della rettifica per la stampa non periodica. Aggiunge completezza al sistema di tutela l'esplicito riferimento al caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione sul sito Internet. In tale evenienza la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale.
Nel corso dell'esame in Commissione giustizia del Senato sono state inserite due norme riguardanti rispettivamente la richiesta di rettifica, che deve essere accolta in ogni caso dal giudice quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato, e la previsione della comunicazione al prefetto ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Si è ritenuto altresì di inserire un ulteriore periodo volto a collegare l'irrogazione di tali sanzioni con la comunicazione all'ordine professionale per l'adozione delle determinazioni di competenza.
In materia di risarcimento del danno la Commissione non ha modificato il nuovo articolo 11-bis della legge sulla stampa (inserito dalla Camera dei deputati), mentre si è limitata a rimodulare, con una leggera attenuazione, le pene per la diffamazione contenute nel nuovo articolo 13 (anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati).
La Camera, infatti, ha accorpato in questo solo articolo - abrogando l'articolo 12 della legge n. 47 del 1948 - le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali viene eliminata la pena della reclusione.
Sempre ad un emendamento approvato in Commissione giustizia del Senato si deve l'introduzione di una specifica causa di non punibilità secondo la quale l'autore dell'offesa non risulta punibile quando abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.
Venendo alle modifiche apportate al codice penale, che costituiscono la seconda parte qualificante dell'intero disegno di legge, la Commissione ha tendenzialmente confermato l'impianto dell'articolo 57 del codice penale, come riformulato dalla Camera dei deputati, riguardo ai reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione.
È stato tuttavia specificato il titolo della responsabilità di cui risponde il direttore o il vice direttore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica di varia natura, per i delitti commessi con tali mezzi di diffusione qualora l'atto illecito sia conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.
La scelta di esplicitare che tale forma di responsabilità è assunta a titolo di colpa sembra preferibile rispetto all'idea di mantenere un certo regime di ambiguità.
L'aggiunta di un secondo comma, al testo dell'articolo 57 del codice penale, è sembrata poi particolarmente utile, giacché attribuisce la responsabilità per i delitti commessi con il mezzo della stampa al direttore o al vice direttore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica nel caso in cui gli scritti o le diffusioni non risultino firmate.
Quanto ai reati di cui agli articoli 594 e 595 del codice penale, rispettivamente in materia d'ingiuria e diffamazione, non sono state apportate modifiche alle nuove formulazioni predisposte dalla Camera.
Si ricorda peraltro, che la legge 28 aprile 2014, n. 67, ha affidato al Governo la delega per la depenalizzazione di alcuni reati minori, tra i quali anche quello di cui all'articolo 594, ovvero l'ingiuria.
Un'ultima, ma assai rilevante novità, introdotta dalla Commissione giustizia del Senato, , risiede nell'articolo 3 del disegno di legge, che reca ulteriori misure a tutela del soggetto diffamato o leso nell'onore o nella reputazione. Si tratta di disposizioni dai risvolti applicativi sicuramente complessi, ma che per la prima volta regolano il diritto dell'interessato a domandare l'eliminazione dai siti Internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge.
Due specifici commi regolano la facoltà di richiesta al giudice dell'ordine di rimozione o dell'inibizione della diffusione, nonché la facoltà di esercizio di questi mezzi di tutela in favore degli eredi, in caso di morte dell'interessato.
Infine, risultano confermate nel testo conforme a quello approvato dalla Camera dei deputati le modifiche agli articoli 427 e 200 del codice di procedura penale.
Si evidenziando due temi sui quali l'intervento del legislatore, sono stati solo sfiorati dalla discussione in Commissione giustizia del Senato su questo disegno di legge.
Il primo riguarda l'uso a scopo intimidatorio della giustizia. È un fenomeno ben conosciuto nel campo dell'informazione quello della querela temeraria o delle richieste di abnormi risarcimenti per il preteso danno subito.
La Commissione non ha ritenuto di accogliere le proposte emendative, che miravano a penalizzare la temerarietà dell'azione civile o penale contro l'autore dell'articolo. Tuttavia, una riflessione più organica e completa su questo problema della nostra giustizia, che non è limitato solo al settore dell'informazione, è ormai indifferibile.
L'altro tema è il web, la rete, un mondo estremamente complesso, ma che non può restare terra di nessuno e sfuggire ad ogni regola.
Vediamo insieme il testo nel dettaglio:
L'articolo 1 del disegno di legge modifica la legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47) in più punti.
In particolare:
estende in via generale l'ambito di applicazione della legge sulla stampa sia alle testate giornalistiche on line (registrate, ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948, presso le cancellerie dei tribunali e limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni) che alle testate giornalistiche radiotelevisive 5;
rivede la disciplina della rettifica, stabilendo, in particolare, che la rettifica deve essere pubblicata gratuitamente senza commento, senza risposta, senza titolo, e con l'indicazione che si tratta di rettifica riferita ad un certo articolo individuato con la data di pubblicazione e con il nome dell'autore;
prevede una specifica disciplina delle rettifiche sulle testate giornalistiche on line e alle trasmissioni televisive o radiofoniche e alla stampa non periodica (ad es. i libri);
stabilisce che della stessa procedura di rettifica può avvalersi l'autore dell'offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale o periodico o della testata on line o del responsabile della trasmissione radio-tv. Il direttore (o comunque il responsabile) – in caso di richiesta dell'autore – è comunque obbligato a pubblicare o diffondere la rettifica;
modifica l'importo della sanzione amministrativa per la mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica: in luogo dell'attuale
NOTE
5 Si rammenta che ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2001 per "prodotto editoriale", si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per "opera filmica" si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 47 del 1948. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.
importo di lire 15 milioni nel minimo e 25 milioni di lire nel massimo è prevista la sanzione da euro 8.000 a euro 16.000;
quanto al risarcimento del danno, prevede che, nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o radiotelevisivo, il giudice tenga conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica. L'azione si prescrive in due anni;
accorpa in un solo articolo - abrogando l'articolo 12 della legge del 1948 - le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali viene eliminata la pena della reclusione. La diffamazione a mezzo stampa o a mezzo radiotelevisione è sanzionata con la sola multa da 5.000 a 10.000 euro (oggi la sanzione per la diffamazione a mezzo stampa è punita dall'art. 595, terzo comma, del codice penale, con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro).
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza delle sua falsità, la pena è della multa da 20.000 euro a 60.000 euro (attualmente la legge fa riferimento alla semplice attribuzione di un fatto determinato e prevede la sanzione della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a lire 500.000); le stesse pene si applicano anche al direttore o vicedirettore responsabile del quotidiano che, a seguito della richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato la rettifica secondo le modalità prescritte;
l'autore e i responsabili per l'offesa non sono punibili se comunque vi sia stata rettifica. A tal fine il giudice valuta la rispondenza della rettifica alla legge;
prevede che alla condanna per ciascuna delle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa consegua la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e che nel caso di recidiva con nuovo delitto non colposo della stessa indole si applichi la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi;
con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari;
si applica la disciplina del codice penale sull'esclusione della prova liberatoria, sulla querela della persona offesa e sull'estinzione del reato.
L'articolo 2 del disegno di legge modifica il codice penale.
In particolare:
è sostituito l'art 57 prevedendosi la responsabilità del direttore o vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, nonché delle testate giornalistiche on-line registrate (limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni) per i delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.
La pena è in ogni caso ridotta di un terzo;
é resa possibile la delega delle funzioni di vigilanza da parte del direttore ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza. Tale ipotesi è prevista in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva nonché delle testate giornalistiche on-line registrate;
é sostituito l'art. 594 sull'ingiuria, la cui fattispecie base è attualmente punita con la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a 516 euro: il provvedimento elimina la reclusione, sanzionando l'ingiuria con la sola pena della multa fino ad un massimo di 5.000 euro;
é introdotta la fattispecie di ingiuria commessa tramite comunicazione "telematica" e disciplinato l'aumento delle pene fino alla metà qualora l'ingiuria consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone (attualmente l'aumento riguarda solo la seconda ipotesi);
si sostituisce l'art. 595 in tema di diffamazione: l'attuale sanzione della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 è sostituita dalla multa da 3.000 a 10.000 euro.
In caso di attribuzione di un fatto determinato la pena è della sola multa fino a euro 15.000 (oggi tale fattispecie è sanzionata con la reclusione fino a due anni o la multa fino a euro 2.065). Nell'ipotesi in cui la diffamazione sia arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità, per via telematica o in atto pubblico, la nuova formulazione dell'articolo 595 prevede che la pena sia aumentata della metà.
Con riferimento alla riformulazione dell'articolo 57 del codice penale si osserva che il nuovo testo del medesimo - come proposto dall'articolo 2 del disegno di legge in esame - non contiene più l'espressione "a titolo di colpa". Secondo la nuova formulazione "il direttore o il vicedirettore responsabile ... risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.".
In proposito potrebbe ritenersi utile rilevare come l'eliminazione dell'inciso "a titolo di colpa" non modifica in ogni caso la configurazione dell'elemento soggettivo della fattispecie considerata.
Nel vigente quadro costituzionale deve comunque considerarsi esclusa la possibilità di una lettura della previsione nel senso che essa possa legittimare un'attribuzione di responsabilità penale in assenza del requisito della colpa (ferma restando l'esclusione dell'ipotesi dolosa che configurerebbe un caso di concorso nel reato e quindi non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della fattispecie in esame), sulla base del solo dato oggettivo della violazione dei predetti doveri vigilanza anche qualora tale violazione non abbia carattere colposo nei termini precisati dall'articolo 43 del codice penale e non sia comunque soggettivamente rimproverabile all'agente.
Su questi profili non può che rinviarsi a quanto precisato dalla Corte costituzionale nelle note sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988 in ordine alla portata del principio di colpevolezza sancito dall'articolo 27 della Costituzione.
Nella prima di tali pronunce la Corte ebbe, tra l'altro, a rilevare che, "collegando il primo al terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione agevolmente si scorge che, comunque s'intenda la funzione rieducativa ..., essa postula almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica.
Non avrebbe senso la 'rieducazione' di chi, non essendo almeno 'in colpa' (rispetto al fatto) non ha, certo, 'bisogno' di essere 'rieducato'."
Conseguentemente - proseguiva la Corte - " il fatto imputato, perché sia legittimamente punibile, deve necessariamente includere almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica". Nella successiva sentenza n. 1085 la Corte costituzionale ribadì ulteriormente le sopra riportate conclusioni sottolineando ancora che " dal primo comma dell'articolo 27 della Costituzione, come è stato chiarito nella citata sentenza n. 364 del 1988, non soltanto risulta indispensabile, ai fini dell'incriminabilità, il collegamento (almeno nella forma della colpa) tra soggetto agente e fatto ... ma risulta altresì necessaria la rimproverabilità dello stesso soggettivo collegamento.".
Per quanto concerne i profili attinenti alla successione nel tempo delle norme penali, si rammenta, in particolare, che il terzo comma dell'articolo 2 del codice penale stabilisce che, se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, mentre il quarto comma dello stesso articolo dispone che, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Infine, in ordine alla prospettata riformulazione dell'articolo 594 del codice penale, si rammenta che l'A.S. n. 925-A, in questo momento all'esame dell'Assemblea del Senato, propone la depenalizzazione di tale fattispecie.
Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge modificano il codice di procedura penale.
In particolare:
l'articolo 3 novella l'art. 427 inserendo una specifica disposizione relativa alla ulteriore condanna che il giudice può infliggere al querelante nel caso di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.
La disposizione che si inserisce prevede appunto che il giudice possa prevedere anche il pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 a 10.000 euro;
L'articolo 4 modifica l'art. 200 con l'estensione della disciplina ivi contenuta del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.