Dei delitti contro l'ambiente. Nell’ Aula del Senato si discuteranno i quattro nuovi reati
Dei delitti contro l'ambiente. Nell’ Aula del Senato si discuteranno i quattro nuovi reati
L’aula del Senato torna a riunirsi martedì 10 febbraio, alle ore 16.30, per esaminare i provvedimenti tra gli altri, in materia di reati ambientali (ddl n. 1345 e connessi).
Breve sintesi del DDL
Nel caso di disastro ambientale colposo se il responsabile ripara il danno la punibilità è esclusa.
È una delle novità del Ddl n. 1345 sui delitti ambientali nella versione approvata dalle Commissioni riunite Giustizia e Ambiente del Senato il 26 gennaio 2015.
Il disegno di legge era stato approvato dalla Camera il 26 febbraio 2014, introduce nel Codice penale (Titolo VI-bis, "Dei delitti contro l'ambiente") quattro nuovi reati:
Inquinamento ambientale (articolo 452-bis)
Riguarda la condotta di chi, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante:
1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
2) dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica, viene punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.
La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
Disastro ambientale (articolo 452-ter)
Costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, oppure l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Chiunque provoca un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Traffico e abbandono di materiale radioattivo (articolo 452-quater)
La fattispecie comprende la cessione, l’acquisto, la ricezione, il trasporto, l’import-export, il procurare ad altri, la detenzione o il trasferimento di materiale ad alta radioattività; tali condotte sono punite con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La stessa pena per chi detiene e abbandona materiale ad alta radioattività o che se ne disfa illegittimamente.
Impedimento dei controlli ambientali (articolo 452-sexies).
Chi, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali, oppure ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Aggravante delle pene per i nuovi reati è considerata l’associazione finalizzata a commettere uno dei delitti oppure “all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale”.
Tra le novità introdotte dai Senatori quella per cui se i reati ex articolo 452-bis e 452-ter sono commessi con colpa la punibilità è esclusa se il colpevole provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Le Commissioni hanno inoltre eliminato dal testo la nuova Parte sesta-bis, Dlgs 152/2006 che recava disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.
Nel dare via libera al provvedimento Le Commissioni hanno disposto l'assorbimento nel testo base come modificato, degli altri disegni di legge in materia presentati dai Senatori, autorizzando i relatori a riferire favorevolmente all'assemblea e ad apportare le modifiche di coordinamento formale che dovessero rendersi necessarie.