Seguì il metodo scalare – che comportava anch’esso – la pattuizione del giorno di chiusura.Esso venne concepito per avere la più immediata visibilità del saldo capitale e degli interessi.
Con l’introduzione del Metodo Besta si cominciò a calcolare,sempre nel conto corrente scalare,gli interessi secondo i giorni di esposizione tra un saldo e l’altro.Vero è che i numeri furono introdotti per facilitare il calcolo:invece di calcolale volta per volta gli interessi,essi venivano calcolati con una sola operazione (metodo Amburgese a Staffa): il giorno della chiusura del conto corrente,senza capitalizzazioni intermedie di interessi.
Oggi,però dobbiamo chiederci per quale motivo –stante l’introduzione dei computers – non si ritorni a calcolare direttamente gli interessi.A cosa servono i numeri?A nulla,tranne per imbrogliare concettualmente le idee al correntista.
Il conto corrente bancario con affidamento (chiamato anche “di corrispondenza”) non è un conto operativo bilteralmente (la banca è solo un soggetto passivo:è il cliente che emette o versa assegni,riceve o fa addebitare bonifici).Con la capitalizzazione degli interessi in periodi intermedi ,esso diventa un conto corrente bastardo:non ha data di chiusura (definitiva o presunta) né epoca.E non è classificabile come conto corrente.Tanto più perché non è definito dal Codice Civile (cosa che risolverebbe ogni problema).
Infatti con questo metodo si attribuisce ad ognuno dei due correntisti la possibilità di recedere.Ciò trova giustificazione nel timore che la banca possa,da un giorno all’altro,ritrovarsi esposto molto debitoriamente un cliente non più affidabile.
Non trova il timore opposto (tranne qualche eccezione che conferma la regola) in quanto il correntista (quando è un’impresa) se revoca il conto corrente chiude o fallisce.
Si ritorna al concetto d Banca come Parte Forte ed al correntista come Parte Debole;e quindi alla vessazione del correntista.
Del resto la revoca era prevista con metodo indiretto;ma esso non può essere tenuto in maniera scalare,bensì a sezioni contrapposte.
Inoltre il conto corrente bancario –sempre in mancanza di una sua definizione nel Codice Civile – è un conto bastardo perché,essendo a revoca non ha un giorno di chiusura.Il che significa che ogni giorno è il giorno di chiusura presunta.
E,poichè ogni giorno è il giorno di chiusura presunta,in caso di capitalizzazione degli interessi sarebbe teoricamente corretto che ogni giorno si capitalizzassero gli interessi.Se fosse così –diritto di capitalizzazione a parte - non saremmo più di fronte ad un conto bastardo.Ma tale meccanismo sarebbe fuori della realtà;perché renderebbe il conto corrente impraticabile ( gli interessi raggiungereb-
bero cifre che tenderebbero all’infinito).
Come finora si è cercato di spiegare il giorno di chiusura presunta,in caso di capitalizzazione degli interessi, è quel giorno in cui si liquidano gli interessi.Ma nel conto corrente bancario così non è perché non c’è nessun accordo contrattuale che il trimestre è la data fissa di chiusura(definitiva o presunta).Ecco come il conto corrente bancario diviene ancora una volta bastardo.Perchè,con la capitalizzazione degli interessi si intende per giorno di chiusura presunta il trimestre?La tecnica bancaria non trova giustificazione alcuna a questa pratica.
Così come il riconoscimento a favore della banca degli interessi del quarto trimestre.Cos’è questa prassi se non quella di riproporre l’anatocismo?Il quarto trimestre,in un conto in cui non è stabilito il giorno di chiusura,è un trimestre come tutti gli altri,e nulla di più.
Nel riconoscere alla banca la capitalizzazione degli interessi del quarto trimestre si compie un’ ulteriore ruberia al correntista e si regalano soldi alle banche.Infatti in questi casi spesso viene fuori che gli interessi anatocistici difficilmente superano il 3% degli interessi totali:una beffa vergognosa.Ignorando completamente l’Art. 1283.
Nel caso in cui una Sentenza riconosca alla banca il diritto di capitalizzare gli interessi del quarto trimestre,l’anatocismo,uscito dalla finestra rientra dalla porta.E la banca,sentitamente e commossa,rin- grazia.E l’anatoscismo per le banche diventa “anatocosmo”.
Ecco come le banche,quali Barons Robbers,saccheggiano i correntisti.
Ed il Decreto Bersani?Altro non ha fatto che favorire ancor di più le banche disponendo che,se gli interessi attivi vengono calcolati nello stesso periodo base,allora possono essere capitalizzati entrambi.
E poiché la banca è il padrone forte ed il correntista il servo debole,qu- est’ultimo è costretto ad ingoiare il rospo quando la banca gli dice:”Firmi che si capitalizzano gli interessi attivi e passivi per ogni trimestre o chiudi l’azienda?”
Questo meccanismo è chiamato “simmetria degli interessi”.Ma è una simmetria vessatoria,perché i tassi di interesse attivi oscillano tra o,125% e 1%:mentre quelli passivi tra 11% e 15%.Con uno spread che del 10% in media.
E le commissioni di massimo scoperto?Benchè la Cassazione abbia detto che sono calcolate in maniera illegale,le banche fanno sempre firmare al correntista che le commissioni di massimo scoperto si calcolano nello stesso modo bocciato dalla Cassazione;ed il correntista deve ingoiare anche quest’altro rospo.
Inoltre la Banca d’Italia,con lettera del 2 maggio 2002,ha indicato alle banche che le commissioni di massimo scoperto non devono essere conteggiate come oneri nel calcolo relativo alla rilevazione di eventuali interessi usurari.Da qui ogni correntista,esaminando il suo conto,potrà notare come le commissioni di massimo scoperto da allora sono più che raddoppiate.
Inoltre la banca interpella il correntista ,per le variazioni dei tassi di interesse e degli altri oneri,scrivendogli una lettera ogni 90 giorni.Dove elenca le nuove condizioni.Se il correntista non risponde nulla,le nuove condizioni diventano praticabili per la banca.
Il ministro Bersani ha consolidato anche questa prassi.
E si ripropone la solita domanda:”Può il correntista opporsi alle variazioni comunicate dalla banca e chiudere il conto ?”
Ma c’è o non c’è l’Art.1283 – che è Legge. .
Ma il correntista è la Parte Debole,ed è costretta ad ingoiare un altro rospo.
Ma ora dobbiamo far luce anche su un altro aspetto che ha permesso e permette ancora di far esercitare alle banche la sua professione di Baron Robbers sempre in tema di anatocismo.
Non possiamo non notare una Giurisprudenza totalmente controversa.
Un casino del diavolo.Perchè,anche se molti Magistrati giungono alle stesse conclusioni,se si leggono i dispositivi sono quasi tutti diversi.Anche nel caso in cui si tenda a riconoscere alla banca,o meno, gli interessi passivi del quarto trimestre non è corretto affermare che trattasi di due correnti giurisprudenziali diverse.Infatti i dispositivi spesso sono tra loro molto diversi anche se giungono alla stessa conclusione.
Ma perchè c’è così tanta confusione in tema di Giurisprudenza Anatocistica?
Del resto ciò è tipico di questa nostra Italia basata su leggi bizantine.
L’Impero d’Oriente resse 1.000 anni più di quello romano d’Occidente.
Infatti l’Imperatore di Oriente,per reggere un Impero culturalmente molto eterogeneo,promulgava delle leggi tutt’altro che chiare e di difficile comprensione. La storia durava finchè da tutto l’Impero giungevano contraddizioni,mancanza di omogeneità nelle sentenze;e reclami numerosi con appelli all’Imperatore per chiarimenti sulle norme.
A quel punto l’Imperatore cambiava le leggi;ma erano leggi altrettanto vaghe e difficili da interpretare.In poche parole l’equilibrio dell’Impero Bizantino si basò sulla mancanza della certezza del diritto;perché una certezza avrebbe fatto rivoltare quei popoli che non accettavano queste norme certe.
E le leggi italiane sono da almeno 25 anni di stile bizantino.
Il Decreto Bersani ne è un chiaro esempio:prima o poi verrà duramente contestato per la sua mancanza di rispetto delle leggi previste dal Codice Civile.Allora le banche suggeriranno altre normative anch’esse bizzantine:e così via.
Basta ricordare che tutta la materia dell’anatocismo è difficile e controversa perché manca una norma che definisca il Contatto Bancario di Conto Corrente,e le sue modalità di svolgimento.
Ma questo non accadrà mai.
Infatti il Codice precedente a quella attuale del 1942 prevedeva le modalità di svolgimento del conto corrente bancario e ne dava una definizione legale.
Ma,per capire,occorre un breve excursus storico.Il regime fascista introdusse l’Art. 1283 (divieto di capitalizzare gli interessi ) nel quadro delle famigerate leggi razziali. Infatti a quel tempo ognuno poteva concedere prestiti(occorre arrivare al 1992,con il Dlsg 385,perché venga legiferato un Albo degli Intermediari Finanziari,solo i quali possono concedere prestiti al consumo ).
Come già detto erano gli ebrei che- più di altri non ebrei –erano specializzati in questo mestiere.
Però anche il fascismo era soggetto al potere delle banche;così nel nuovo Codice Civile non venne riportata la definizione di conto corrente bancario presente nel Codice precedente.
Caduto il regime fascista venne mantenuto (per tutela dei mutuatari) l’Art. 1283.Ma non venne inserita la definizione di conto corrente bancario.Anche i protagonisti della Resistenza subirono il potere delle banche che,in assenza di tale definizione,potevano continuare ad agire a loro piacimento sulla pelle dei correntisti.
Neanche nel 1992, nella legiferazione del Testo Unico Bancario (appunto con il Dlgs 385) venne introdotta la definizione del conto corrente bancario.
E nemmeno nel 2006 il Ministro Bersani,con il suo decreto,ha ignorato di definire il conto corrente bancario inserendo tale definizione nel testo Unico Bancario.Come si vede il potere delle banche sul sistema politico è continuo,qualunque regime o governo cambi.
Il tema dell’anatocismo è molto difficile e complesso.Per essere affrontato richiede una profonda (ma veramente profonda) conoscenza di tre materie:La Matematica Generale;la Matematica Finanziaria;la Tecnica Bancaria.Che i Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) nominati dai Giudici Istruttori difficilmente possiedono.
Infatti i CTU –cioè coloro che sono chiamati come periti dai Giudici Istruttori a determinare a quanto ammontano gli interessi anatocistici – devono essere scelti tra gli iscritti all’Elenco dei Dottori Commercialisti.
Stante l’Art.22 delle norme transitorie del Codice Di Procedura Civile un Giudice Istruttore che voglia conferire l’incarico a persona non iscritta a nessun albo deve chiedere l’autorizzazione al Presidente del Tribunale,motivandone la richiesta.
A parte il meccanismo ferragginoso,queste autorizzazioni vengono ri- chiste e concesse raramente per temi eccezionali che hanno grande rilevanza (specie penale) ; e laddove sia chiaro che occorre un esperto in materie molto peculiari;e non è il caso dell’anatocismo.
Ora i Dottori Commercialisti possono scegliere più percorsi di laurea. E raramente scelgono –date le oggettive difficoltà ed il lavoro che un domani faranno – l’indirizzo matematico-economico.Ma bensì gli indirizzi tributari,amministrativi, aziendali,ecc.
Quindi arrivano alla laurea senza aver dato nessun esame di matematica.Quanto alla Tecnica Bancaria è divenuto un esame facoltativo;materia che è stata abolita anche per il diploma in Ragioneria.
Conseguentemente di solito tali perizie vengono svolte da professionisti incompetenti –che,magari,sentiranno parlare di anatocismo solo una volta in vita loro (appunto quella in cui sono chiamati a fare la perizia).Mentre –come si sarà capito- occorrerebbe che dovrebbero essere chiamati a fare le perizie esperti di tali materie che,salvo rarissimi casi,non sono iscritti all’Elenco dei Dottori Commercialisti.
Non essendo ciò possibile nascono i guai.Non esiste alcun minimo schema in seno all’Elenco dei Dottori Commercialisti di come deve es- sere fatta una perizia sull’anatocismo.
Tra l’altro i quesiti formulati dai Giudici Istruttori –cui il perito deve rispondere-sono sempre diversi da Magistrato a Magistrato.Il che è comprensibile e giustificato dal fatto che un Magistrato non ha seguito percorsi di studio e di professionalità riguardanti la Tecnica Bancaria e la Matematica Finanziaria.Quindi si deve rimettere al perito;il quale di solito conta balle;rendendo poi difficile l’operato del Magistrato che – come detto –porta ad una Giurisprudenza così controversa che non sarebbe tale –almeno in gran parte – se le perizie venissero svolte da veri esperti della materia.
Sta di fatto che è accaduto che le Associazioni per la Difesa dei consumatori –invece – hanno ben ricercato ed ottenuto la collabora-zione di veri esperti in materia i quali possono fare i periti di parte anche se non sono iscritti all’elenco dei Dottori Commercialisti.
A parte la giusta competizione con (e rispettive critiche spesso pesanti verso) i CTU nominati dal Giudice Istruttore ,sta di fatto che per la prima volta esperti di matematica finanziaria e di tecnica bancaria hanno avuto modo di poter,in un quadro legale,mettere mano sulle formule usate dalle banche per conteggiare il dovuto al correntista.Si sono così scoperti molti altarini finora nascosti;ed il saccheggio delle banche ai danni dei correntisti è venuto fuori alla luce.
Attualmente si sta attraversando un periodo in cui molta giuri- sprudenza (ogni giorno di più ) cambia indirizzo rispetto al passato con notevole preoccupazione da parte delle banche.Anche se la resistenza di molti Magistrati a cambiare l’indirizzo che hanno sempre avuto(di solito molto favorevole per le banche) è tutt’altro che da sottovalutare.
Senza voler aggiungere nulla a quanto si scrive,sappiamo che ogni banca ha sempre avuto un comportamento per cui,se un Magistrato raccomanda un parente (figlio/a,genero,nuora,nipote,ecc.) per l’assunzione difficilmente gli viene negata la richiesta.Anzi,se una banca sa che una domanda di assunzione è stata fatta da un parente di un Magistrato,procede con celerità all’assunzione.
Su quanto sopra andrebbe fatta una statistica Tribunale per Tribunale – e vedere quanti parenti (vicini e lontani) di Magistrati lavorano presso le locali banche.
E se dovesse venir fuori che questa percentuale è molto alta,si potrebbe poter dire che anche taluni Magistrati fanno parte della lobby?
Comunque,a prescindere da ciò,il saccheggio del correntista è in gran parte dato –come accennato - da sentenze in cui il Giudice riconosce alla banca il diritto a capitalizzare gli interessi del quarto trimestre.
C’è da chiedersi – alla luce dell’Art.1283 che recita con radicale negatività la capitalizzazione degli interessi – come tali Sentenze possano venir fuori.
Tecnicamente ( ma il discorso va al di là del tecnico ) che differenza qualitativa c’è tra gli interessi del quarto trimestre e quelli del primo,secondo,terzo trimestre?nessuna,visto che non c’è pattuizione alcuna che il conto corrente si chiude alla fine di ogni anno,né alla fine di ogni trimestre.
Infine –come già accennato – con lettera del 2 maggio 2005 la Banca D’Italia ha indicato alle banche una formula per rilevare o meno la presenza di interessi usurari.Formula che la Banca D’Italia ha rimaneggiato rifacendosi ad una formula comunitaria che riguarda i mutui –e non i conti correnti.
Analizzata tale formula se ne deduce che il tasso usurario può essere uguale ad infinito se il correntista,nel percorso generale del conto corrente,presenta trimestri dove nulla deve alle banche:ed inoltre che i giorni bancari dell’anno non sono 365,ma 365,25.Per le banche alla mezzanotte di ogni anno il tempo si ferma di sei ore durante le quali vengono calcolati interessi (vengono cioè addebitati al correntista anche interessi su di un tempo che non esiste).
Ritornando poi alla “simmetria” del Decreto Bersani l’Art. 10 di tale decreto obbligava le banche,a partire dal giugno 2006,ad un adeguamento automatico dei tassi bancari ,debitori e creditori,con le variazioni stabilite sui tassi generali dalla Banca Centrale Europea.
In realtà le banche si sono adeguate per gli interessi passivi :la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi e le banche hanno alzato i tassi passivi.Mentre non hanno alzato i tassi attivi.E la legge?
Stante una ricerca accurata ,fatta dall’Adusbef-Intesaconsumatori, risulta che le banche,nel complesso,hanno saccheggiato ( e continueranno a saccheggiare ) circa 670 miliardi di euro all’anno sui depositi bancari,senza considerare il saccheggio sui conti correnti, aperti a persone fisiche od imprese,con affidamento.
Ministro Bersani,dove sei?
In conclusione Borsa,Finanza,Banche e associati rappresentano una festa con una bella tavola piena di leccornie e vini pregiati.Dove tutti banchettano;meno gli ultimi,risparmiatori e correntisti,che pagano il conto al leviatano del Bel Paese.